Evoluzione normativa
Le reti di imprese rappresentano, da un punto di vista economico, una libera aggregazione tra imprese con l’obiettivo di accrescere la loro competitività e innovatività. Gli strumenti giuridici utilizzati dalle imprese per dare vita a tali aggregazioni prima della legge n. 33/2009 erano rappresentati dal contratto di società o di consorzio, dall’A.T.I., R.T.I., dalla venture, dal contratto di 'art. 6-bis Manovra Economica (legge n. 133/2008, di conversione del DL n. 112/2008), prevedeva che con decreto del MiSE di concerto con il MEF avrebbe dovuto essere individuata la forma giuridica delle reti di imprese. Tale disposizione estendeva alle reti così individuate i benefici previsti a favore dei distretti industriali dalla legge finanziaria 2006 (agevolazioni amministrative, finanziarie e per la ricerca).
La legge n. 33/2009, di conversione del DL n. 5/2009(cd.incentivi), recante“Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”,il contratto di rete di imprese. Da un punto di vista economico le reti continuano a essere una libera aggregazione di imprese, ma sul piano giuridico è formalmente disciplinato il contratto attraverso cui è possibile costituire tali aggregazioni e gli obiettivi con esse si possono realizzare.
La legge Sviluppo (legge n. 99/2009),abrogato l’art. 6-bisManovra Economica e ha introdotto significative correzioni alla disciplina del contratto di rete contenuta nella legge n. 33. In particolare, è stato esteso l’ambito di applicazione a tutte le forme di organizzazione dell’attività imprenditoriale (imprenditori persone fisiche, società di persone e di capitali, ecc.), mentre prima dell’intervento la norma riguardava solo le S.p.A.
Inoltre, è stata disciplinata la responsabilità verso i terzi delle reti. Infatti, la versione originaria della norma rendeva le imprese aderenti al contratto responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni assunte dalla rete, mentre i correttivi introdotti dalla legge Sviluppo, con il richiamo alla disciplina dei consorzi, attribuiscono alla rete autonomia patrimoniale perfetta.
D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010:L’ultima modifica alla normativa sul contratto di rete ha introdotto importanti novità. In primo luogo, rende facoltativa l’istituzione del fondo patrimoniale, prima obbligatoria per la costituzione di una rete. Inoltre, prevede una rilevante novità dal punto di vista fiscale: “una quota degli utili dell’esercizio destinati […] al fondo patrimoniale comune […]” potranno non concorrere alla formazione del reddito d’impresa e, sostanzialmente, costituire un beneficio fiscale per le imprese partecipanti alla rete.
Legge n.134/2012 conversione con modifiche del D.L. 83/2012(cd. Decreto Sviluppo): il Decreto Sviluppo 2012 (ed in sede di sua conversione con modifiche), il testo della norma sul contratto di rete è stato novellato in relazione ad alcuni profili. Per quanto concerne la responsabilità patrimoniale, è stata introdotta la previsione che, per le obbligazioni assunte dall’organo comune per il programma comune, la responsabilità sia limitata al fondo comune.
Quanto alle modalità di redazione: il contratto può essere redatto non più solo per atto pubblico o scrittura privata autenticata ma anche per atto firmato digitalmente con mera firma digitale ( art.24 CAD) o confirma elettronica autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale (art. 25 CAD) e trasmesso agli uffici del Registro delle Imprese attraverso un modello standard tipizzato. Sono state anche semplificate alcune procedure per la comunicazione, tra gli uffici del Registro Imprese, delle modifiche apportate al contratto di rete.
È previsto, inoltre, che le imprese partecipanti possano optare per far acquisire alla rete la soggettività giuridica,norma pero' non indica i relativi profili e le implicazioni civilistiche e tributarie.
Legge n. 221/2012 conversione con modifiche del D.L. n. 179/2012(cd Decreto sviluppo bis):provvedimento contiene interventi importanti che contribuiscono a delineare, con maggior precisione, il quadro complessivo della normativa sul “Contratto di Rete”. In particolare in forza del D.L. n.179 e della relativa legge di conversione sono stati chiariti alcuni passaggi tecnici della Legge n.134/2012 (conversione “DL Sviluppo”), contribuendo a definire un quadro di riferimento giuridico più preciso e fornendo maggiore operatività alla disciplina. Il legislatore interviene, anche, sul Codice degli Appalti prevedendo la partecipazione dei “contratti di rete” a gare e appalti pubblici.